Statuto

Associazione Italiana di Riabilitazione Psicosociale
Sezione Regionale Abruzzo

(29 Giugno 2018)

  

Articolo 1.

E’ costituita una Associazione per la Riabilitazione Psicosociale denominata: “S.I.R.P-Abruzzo”.
La S.I.R.P.- Abruzzo ha, nell’ambito regionale, gli stessi scopi indicati dagli art.1 dello Statuto della “Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale”, e cioè quelli di promuovere la riabilitazione personale, sociale e professionale delle persone affette da disabilità psicosociali e di migliorare la qualità della vita delle stesse e delle rispettive famiglie. Tale finalità è perseguita mediante attività di studio, formazione, diffusione e scambio di conoscenze, di patrocinio, d’incoraggiamento d’iniziative legislative e di politica sanitaria.
La S.I.R.P.- Abruzzo stabilisce e mantiene rapporti di collaborazioni con altre Organizzazioni pubbliche, private e volontarie, a livello regionale, nazionale ed internazionale, per il raggiungimento dei fini sociali.
La S.I.R.P.- Abruzzo ha sede legale presso il Presidente e duratura a tempo indeterminato.

Articolo 2.

Possono fare parte della S.I.R.P.-Abruzzo, in qualità di soci effettivi, tutte le persone che ne condividono gli scopi e desiderano essere informate a partecipare alle sue attività.
Per quanto riguarda le figure professionali, possono iscriversi alla Associazione, senza limitazioni, tutte le figure professionali che a vario titolo svolgono, anche non in via esclusiva, attività di riabilitazione psicosociale nei servizi pubblici o privati o in regime libero-professionale.
La domanda d’iscrizione, alla quale dovrà essere allegato un curriculum vitae, dovrà essere fatta direttamente al Rappresentante Legale della sezione regionale. Sono considerati dimissionari i Soci non in regola con il pagamento della quota da più di tre anni. La Associazione non prevede la tutela sindacale degli associati e non svolge nessun tipo di attività sindacale.

Articolo 3.

Ogni socio s’impegna a versare al Consiglio Direttivo della Sezione la quota annuale che è determinata dall’Assemblea. Il versamento dà diritto alla partecipazione alle attività della Associazione e al voto in Assemblea.
Il Consiglio Direttivo invia al Tesoriere Nazionale il 70% della quota associativa annuale di ciascun socio effettivo.

Articolo 4.

L’Assemblea, su proposta del Legale Rappresentante, può nominare insigni personalità straniere come Soci corrispondenti; inoltre l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può eleggere Soci onorari fra coloro che si siano distinti particolarmente nel campo della riabilitazione psicosociale. il Consiglio Direttivo può nominare, come Soci sostenitori, persone fisiche, persone giuridiche ed Enti in genere, che con il loro contributo favoriscono il raggiungimento degli scopi sociali. Essi saranno differenziati in particolari categorie a secondo dell’entità del loro contributo. Sia i Soci corrispondenti che quelli onorari e sostenitori non hanno diritto al voto in Assemblea.
Inoltre l’Assemblea può nominare, su proposta di un singolo Socio effettivo, un Presidente Onorario e dei Consiglieri Onorari, a vita, tra gli esponenti del Consiglio Direttivo che si siano particolarmente distinti nell’espletamento della loro carica istituzionale. Essi diventano componenti di diritto del C.D., ma non hanno diritto di voto.

Articolo 5.

Lo Statuto della S.I.R.P.-Abruzzo deve essere ratificato dal C.D Nazionale. La S.I.R.P.-Abruzzo ha un bilancio autonomo, promuove Congressi Regionali e partecipa alla vita scientifica della Società Nazionale.

Articolo 6.

Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo (C.D.), composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri tra cui un Presidente – che ha la Rappresentanza Legale della Associazione, un Past-President, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Inoltre, fanno parte del C.D., qualora nominati, il Presidente Onorario ed i Consiglieri Onorari, pur senza diritto di voto.
Il Past-President ricopre tale ruolo fino al rinnovo del successivo Direttivo.
Le cariche sociali svolgono le loro attività a titolo gratuito e non percepiscono nessuna forma di compenso e/o retribuzione. Il Presidente, legale rappresentante della Associazione, deve dichiarare sotto propria responsabilità di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Associazione.
L’Assemblea dovrà essere convocata almeno ogni anno, il C.D. almeno due volte l’anno.

Articolo 7.

L’Assemblea dei Soci:
1) Decide la linea programmatica e le attività della Società per l’anno successivo;
2) Approva il bilancio (preventivo e consuntivo);
3) Elegge gli Organi direttivi con le modalità di cui al prossimo articolo;
4) Discute ed eventualmente approva le proposte di modifiche dello Statuto presentate dal CD o da almeno un terzo dei Soci effettivi;
5) Nomina i Soci onorari.
Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto deliberativo, i Soci effettivi, in regola con i pagamenti della quota e altresì i Soci Onorari, Sostenitori e Corrispondenti, ma senza diritto di voto.
Ogni Socio effettivo può votare, oltre che per sé, anche per altri due soci effettivi di cui presenti delega scritta. L’Assemblea è da ritenersi valida in prima convocazione se risultano presenti, aventi diritto al voto e comprese le deleghe, la metà dei Soci effettivi, oppure in seconda convocazione (da effettuarsi anche nella stessa giornata) con qualsiasi numero dei Soci effettivi presenti.

Articolo 8.

L’Assemblea dei Soci elegge, ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo fra i quali il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 9.

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione e ne firma gli atti. Ha facoltà di delegare a rappresentarlo il Vice-Presidente. Presiede il Consiglio Direttivo. Attua i deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Partecipa al Consiglio Direttivo della SIRP Nazionale.

Articolo 10.

Il Consiglio Direttivo:
1) Indice manifestazioni ufficiali ed il Congresso Regionale;
2) Mantiene contatti con le Organizzazioni di cui all’Art.1;
3) Propone all’Assemblea la candidatura dei Soci onorari;
4) Nomina i soci sostenitori;
5) Individua gruppi di lavoro e di studio, promuove e approva linee guida, documenti programmatici e specifiche attività editoriali.
Il C.D., formato da Soci effettivi, in regola con le quote associative, dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o di impedimento dalle funzioni di un membro del C.D. subentrerà nella carica il primo dei Soci non eletti, nella precedente votazione e per la corrispondente carica; a parità di voti, prevarrà l’anzianità di iscrizione alla SIRP-Abruzzo, poi l’anzianità anagrafica. Nel caso non vi fossero Soci eletti per le cariche di Segretario, Tesoriere, Vice-Presidente, il C.D. nominerà, nel suo ambito, la corrispondente carica ad interim. Nel caso si tratti del Presidente subentrerà il Vice- Presidente, con le modalità suesposte. I membri del C.D. debbono essere eletti ad ogni Assemblea appositamente convocata; possono essere rieletti anche quelli uscenti.

Articolo 11.

Il Segretario cura le relazioni con i Soci, tiene aggiornato l’elenco dei Soci, redige i verbali delle sedute del C.D., convoca con preavviso di almeno 8 (otto) giorni anche mediante posta elettronica le Assemblee.

Articolo 12.

Il Tesoriere cura le questioni amministrative e finanziarie della Associazione, riscuotendo le quote associative e gli altri eventuali proventi, provvedendo alle spese ordinarie ed a quelle straordinarie approvate dal C.D.; ha potere di rappresentanza della Associazione per quanto attiene alle sue funzioni.

Articolo 13.

La SIRP-Abruzzo potrà patrocinare riunioni, convegni ed eventi, riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o d’immediata attualità, su proposta approvata dal C.D.
La Associazione cura la pubblicazione delle notizie relative alla sua attività su un apposito Sito Web.

Articolo 14.

La SIRP-Abruzzo, oltre alle quote associative, potrà ricevere contributi volontari da Soci, dallo Stato, da Enti vari e oblazioni private.

Articolo 15.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede d’Assemblea da almeno 3/5 (tre quinti) dei Soci effettivi presenti o rappresentati per delega e aventi diritto al voto.

Articolo 16.

Lo scioglimento della SIRP-Abruzzo può essere deliberato con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci effettivi. In tal caso il patrimonio della Società dovrà essere devoluto ad Istituzioni od Enti che abbiano gli stessi scopi di quelli della SIRP-Abruzzo

Articolo 17.

L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 18.

I criteri dettagliati d’applicazione delle norme statutarie, di cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, saranno eventualmente definiti da disposizioni di Regolamento.
Il Regolamento sarà composto di disposizioni normative via via formulate e approvate dal C.D.

Articolo 19.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del C.C. in materia d’associazioni.

Articolo 20

La SIRP-Abruzzo non ha scopo di lucro.
Essa non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, eccezion fatta per le attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).
La SIRP-Abruzzo chiede ai suoi soci di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse quando coinvolti in corsi e Congressi organizzati dalla Società stessa.